CONVERSIONE PATENTE
Documentazione necessaria:
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Fotografia in formato tessera;
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Patente di guida;
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Documento di riconoscimento;
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Per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno in corso di validità;
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Traduzione della patente eseguita al consolato di appartenenza.
La conversione di una patente estera prevede la sostituzione del documento di guida con uno italiano. La procedura varia in presenza di patenti comunitarie e patenti non comunitarie.
Per i titolari di una patente di guida comunitaria, ovvero rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea, è possibile guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. Per le patenti comunitarie è comunque consigliabile richiedere, in alternativa, la conversione oppure il riconoscimento di validità (ad esempio per facilitare le procedure di rinnovo o duplicato patente). Le patenti comunitarie per cui non si provvede a nessuna delle operazioni sopra riportate seguono comunque le normative italiane per quanto riguarda il rinnovo ed eventuali provvedimenti sanzionatori.
Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli la cui patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza. Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente. Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.
La conversione senza esami è possibile solo se:
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la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
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il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione)