BOLLO AUTO
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Autovetture ad uso privato, promiscuo, speciale e motocicli: Per questo tipo di veicoli la tassa di proprietà deve essere versata in base alla potenza effettiva del veicolo espressa in Kilowatt (KW) ed alla normativa Euro. I Kw sono riportati alla voce P2 della carta di circolazione all’interno del riquadro dei dati tecnici.
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Autocarri: La tassa di proprietà deve essere versata in base alla portata se il peso complessivo è inferiore a 120 quintali altrimenti, se superiore, deve essere pagata in base al peso complessivo e al numero degli assi con riduzione per quei veicoli con sospensioni pneumatiche.
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Ciclomotori e veicoli d'epoca: In questo caso non si parla più di tassa di proprietà poichè i ciclomotori pagano esclusivamente la tassa di circolazione, cioè versano il bollo esclusivamente se nell’anno solare vengono messi in circolazione. L’importo è dovuto con tassa fissa e con scadenza annuale, cioè il pagamento effettuato in qualsiasi mese dell’anno dovrà avere scadenza Dicembre dell’anno di pagamento.
ESENZIONE DISABILI
L’esenzione spetta limitatamente ad un solo veicolo di proprietà del disabile oppure della persona a cui il disabile risulti fiscalmente a carico per gli autoveicoli con cilindrata fino a 2.000 centrimetri cubici se con motore a benzina ed a 2.800 centrimetri cubici se alimentate con motore diesel e che rispettino le seguenti specifiche:
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Autovetture (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente);
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Autoveicoli specifici (veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo).
CASI DI ESENZIONE
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Non vedenti con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione o con un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 per cento (commissione medica, legge 381/70 e 382/70);
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Sordomuti colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata (commissione medica, legge 381/70 e 382/70);
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Portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (commissione medica con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, legge 18/80 e 508/88);
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Soggetti con grave grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni in situazione di gravità (commissione medica e certificato 104/92, art. 3 comma 3);
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Soggetti con limitazione della capacità di deambulazione che usufruiscono di indennità di accompagnamento;
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Soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria.